Censurato il provvedimento adottato in Austria con cui si è negato il rinnovo del permesso a un cittadino kazako
Illegittimo negare allo straniero il ‘permesso’ come ‘soggiornante di lungo periodo’ solo perché la sua presenza nel Paese è limitata a pochi giorni l’anno. Esaminando il caso riguardante un cittadino kazako e l’Austria, i giudici comunitari stabiliscono che il cittadino di un Paese terzo non perde il suo status di soggiornante di lungo periodo se la sua presenza nel territorio dell’Unione Europe si limita, durante un periodo di dodici mesi consecutivi, a qualche giorno soltanto. Ciò perché non occorre che lo straniero abbia la propria residenza abituale o il centro dei suoi interessi nel territorio dell’Unione Europea. Censurata perciò la decisione con cui Vienna ha respinto la domanda di un cittadino kazako per il rinnovo del suo ‘permesso’ a titolo di ‘soggiornante di lungo periodo’ e ha motivato tale diniego con l’osservazione che per i cinque anni precedenti tale domanda lo straniero era stato presente nel territorio dell’Unione Europea soltanto per qualche giorno all’anno. (Sentenza del 20 gennaio 2022 della Corte di giustizia dell’Unione Europea)