Procedura di liquidazione anche se il soggetto indebitato mette sul tavolo le somme ricavate da una vendita effettuata in una procedura esecutiva pendente
Ciò vale anche laddove l’inibitoria all’inizio e alla prosecuzione di azioni cautelari o esecutive intervenga successivamente al decreto di approvazione in sede esecutiva del progetto di distribuzione di quelle somme

Ammissibile l’accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio anche laddove il soggetto indebitato metta a disposizione dei creditori le somme ricavate dalla vendita di suoi cespiti immobiliari che risulti essere stata effettuata nell’ambito di una procedura esecutiva pendente. E ciò vale, precisano i giudici, anche laddove l’inibitoria all’inizio e alla prosecuzione di azioni cautelari o esecutive intervenga successivamente al decreto di approvazione in sede esecutiva del progetto di distribuzione di quelle somme o, analogamente, dopo l’ordinanza di assegnazione nel procedimento di espropriazione presso terzi, quando però il ricavato non sia ancora stato consegnato al creditore pignorante – o incassato dal creditore pignorante –, stante che la sua soddisfazione avrà luogo nella procedura di liquidazione ad opera del liquidatore giudiziale nominato. Il riferimento è, nella vicenda presa in esame, a un debitore in stato di crisi da sovraindebitamento che non è soggetto fallibile, avendo assunto obbligazioni in proprio, in qualità di socio di una serie di società di capitali operanti nel settore dell’edilizia nel tentativo di contribuire alla ripresa dell’attività nell’ottica di ridurre l’esposizione debitoria e di riportare le aziende in situazione di sostanziale equilibrio finanziario. (Ordinanza del 28 marzo 2022 del Tribunale di Ancona)