Procedura fallimentare possibile anche per l’associazione sportiva dilettantistica

Fondamentale però accertare l’esistenza di una vera e propria attività di impresa portata avanti in un’ottica economica

Procedura fallimentare possibile anche per l’associazione sportiva dilettantistica

Possibile ritenere assoggettabile a procedura fallimentare anche un’associazione sportiva dilettantistica. Fondamentale, però, l’accertamento di dati di fatto che consentano di ipotizzare l’esistenza di una vera e propria attività di impresa svolta in un’ottica economica. Su questo fronte i giudici forniscono un elenco preciso di elementi utili a valutare l’operato di un’associazione sportiva dilettantistica: le dimensioni economiche rilevanti; gli elevati ricavi e costi di gestione; il sistematico ricorso al credito bancario; lo svolgimento di attività pubblicitarie e di sponsorizzazione; il ricevere ingenti finanziamenti; l’avere un volume di ricavi considerevole, tale da superare abbondantemente i ricavi derivanti dalle quote di associazione dei praticanti aderenti. Ampliando l’orizzonte, poi, i giudici precisano ulteriormente che lo scopo di lucro non rappresenta un elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale, essendo individuabile l’attività di impresa tutte le volte in cui sussista, comunque, una obiettiva economicità dell’attività esercitata. E per economicità, viene precisato, si deve intendere la proporzionalità tra costi e ricavi. Decisivo, ovviamente, anche l’ulteriore dettaglio che l’attività commerciale prevalga su tutte le altre attività esercitate dall’associazione. (Decreto del 14 aprile 2022 del Tribunale di Rieti)

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