Provvigione al mediatore immobiliare per avere messo in contatto venditore e compratore

Irrilevante il fatto che la prima proposta d’acquisto sia stata rifiutata e che solo a distanza di tempo le trattative siano riprese e siano a andate a buon fine

Provvigione al mediatore immobiliare per avere messo in contatto venditore e compratore

Basta al mediatore immobiliare il lavoro fatto per mettere in contatto venditore e compratore per pretendere poi la propria provvigione. Sul tema della mediazione immobiliare, difatti, i giudici precisano che il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell’affare sia in rapporto causale con l’attività di intermediazione, attività che sussiste quando il mediatore abbia messo in relazione le parti, sì da realizzare l’antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto. Ciò significa che la prestazione del mediatore può esaurirsi anche nel ritrovamento e nella indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipulazione del contratto. A patto però, precisano i giudici, che il contratto possa ritenersi conseguenza prossima o remota dell’opera del mediatore, e che quindi si possa ritenere che senza l’intervento del mediatore il contratto non si sarebbe concluso. Nella vicenda presa in esame dai giudici emerge il nesso tra l’attività del mediatore e la conclusione dell’affare, avendo gli acquirenti visionato l’appartamento per il tramite del mediatore nella vigenza del contratto di mediazione e poi fatto una proposta di acquisto dell’immobile, rifiutata dal proprietario. In sostanza, l’affare trova il suo antecedente causale nell’attività del mediatore, anche perché la ripresa delle trattative costituiva una prosecuzione dell’attività svolta, che si era conclusa con la messa in relazione delle parti e con la formulazione di una proposta di acquisto. (Ordinanza 11443 dell’8 aprile 2022 della Corte di Cassazione)

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