Ristrutturazione dei debiti: istanza respinta se mirata solo ad azzerare il debito col Fisco

Logico parlare di un uso distorto dell’istituto, al fine esclusivo di azzerare sostanzialmente il debito col Fisco, in assenza di un effettivo piano

Ristrutturazione dei debiti: istanza respinta se mirata solo ad azzerare il debito col Fisco

Stop all’accordo di ristrutturazione dei debiti se esso viene utilizzato in modo distorto, esclusivamente per azzerare il debito col Fisco.
Questa la decisione dei giudici (ordinanza numero 4365 del 26 febbraio 2026 della Cassazione), i quali hanno negato definitivamente la via della ristrutturazione dei debiti ad una società con oltre 7milioni di euro di debiti tributari e poco meno di 4mila euro di debiti commerciali.
Condivisa in Cassazione la valutazione compiuta in Appello: il comportamento della società, che ha proceduto alla liquidazione volontaria, con il pagamento di tutti i debiti tranne quello con il Fisco, lascia supporre che il mancato soddisfacimento di tale creditore sia avvenuto in modo strumentale alla costruzione dell’accordo depositato, non ravvisandosi alcuna prospettiva di ristrutturazione del debito.
Logico parlare di un uso distorto dell’istituto, al fine esclusivo di azzerare sostanzialmente il debito col Fisco, in assenza di un effettivo piano.
Logico, quindi, catalogare la condotta della società come una deviazione dalla causa tipica dell’istituto, nel senso per cui non si addiviene ad una ristrutturazione di debiti concorsuali all’interno della quale viene imposta all’amministrazione finanziaria anche la ristrutturazione del debito nei confronti dell’Erario, ma una mera definizione falcidiata di tale debito, pervenendosi ad una transazione fiscale forzosa, più che ad un accordo di ristrutturazione dei debiti.
In sostanza, nella vicenda in esame si può ravvisare l’imposizione della volontà del debitore al creditore erario, volontà non sorretta da un rispetto del principio di concorsualità.
Vero che l’istituto è diretto a coartare la volontà del creditore pubblico al fine di superare resistenze ingiustificate a soluzioni concordate, ma tale imposizione di volontà deve porsi all’interno di uno scenario di valorizzazione della concorsualità, e non di mera definizione del credito fiscale con una rilevante falcidia dello stesso credito, senza che tale falcidia sia correlata ad una contestuale ristrutturazione del debito residuo con gli altri creditori.
In sostanza, qualora l’accordo concluso con gli altri creditori si configuri come irrisorio e sostanzialmente simbolico, si manifesta una deviazione dalla causa tipica dell’istituto, nel senso per cui non si addiviene ad una ristrutturazione dei debiti concorsuali, all’interno della quale viene imposto all’amministrazione finanziaria anche la ristrutturazione del debito nei confronti dell’erario, ma una mera definizione falcidiata di tale debito.
Si tratta, insomma, di una transazione fiscale forzosa più che di un accordo di ristrutturazione dei debiti.
Del resto, la società, già in liquidazione volontaria dal 2020, era riuscita nella fase di liquidazione a saldare tutti i debiti, anche attraverso la rottamazione del debito nei confronti dell’INPS, tranne quello con il Fisco e i due debiti, meramente simbolici, commerciali, potendo quindi supporsi che il mancato soddisfacimento di tali creditori sia avvenuto in modo strumentale alla costruzione dell’accordo come depositato. Peraltro, non si ravvisava alcuna prospettiva di ristrutturazione del debito diretta a salvaguardare la continuità aziendale, trattandosi di accordo di ristrutturazione meramente liquidatorio, ove l’effetto dell’omologa dell’accordo si concretava unicamente nell’eliminazione del credito verso il Fisco.

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