‘Ryanair’ battuta: legittimo il salvataggio della compagnia aerea nazionale
I giudici hanno ritenuto legittima l’operazione compiuta per salvare la compagnia aerea nazionale del Portogallo

Via libera al salvataggio, nel contesto della pandemia di Covid-19, della compagnia aerea nazionale nonostante l’opposizione della società che è proprietaria di numerose compagnie aeree private. Logico parlare di ‘aiuto di Stato’, ma tale misura è, secondo i giudici (sentenza del 5 febbraio 2025 del Tribunale dell’Unione Europea), compatibile con il mercato interno. Tirando le somme, i giudici hanno respinto il ricorso proposto dalla ‘Ryanair’ contro la decisione con cui la Commissione Europea ha nuovamente approvato l'aiuto per il salvataggio della compagnia aerea nazionale del Portogallo – la ‘TAP - Transportes Aéreos Portugueses’ –nel contesto della pandemia di Covid-19. Nel giugno del 2020 il Portogallo ha notificato alla Commissione Europea una misura di aiuto a favore della ‘Transportes Aéreos Portugueses - TAP SGPS’, società controllante e azionista al 100% della compagnia aerea ‘TAP Air Portugal’. L’aiuto, per il quale era stato stanziato un importo massimo di 1,2 miliardi di euro, riguardava un contratto di prestito concluso, segnatamente, tra il Portogallo in qualità di mutuante, la ‘TAP Air Portugal’ in qualità di mutuataria e la ‘TAP SGPS’ in qualità di garante. Mediante tale intervento, il Portogallo intendeva mantenere in attività il beneficiario per sei mesi, tra il luglio 2020 e il dicembre 2020. Il 10 giugno 2020 la Commissione Europea ha adottato una decisione con cui ha stabilito che la misura in questione costituiva un aiuto di Stato, ma ha comunque dichiarato la misura compatibile con il mercato interno. La compagnia aerea low cost ‘Ryanair’ ha impugnato tale decisione iniziale dinanzi al Tribunale dell'Unione Europea. Nel maggio del 2021, però, il Tribunale ha annullato la decisione, poiché la Commissione Europea non vi aveva indicato se la ‘TAP SGPS’ appartenesse a un gruppo di imprese più grande, cosa che era necessaria per esaminare se la ‘TAP SGPS’ potesse essere ammessa a ricevere un aiuto per il salvataggio. Però, il Tribunale ha dato alla Commissione Europea la possibilità di adottare una nuova decisione entro due mesi per porre rimedio a tali lacune. E, a tal fine, esso ha sospeso gli effetti dell'annullamento fino all'adozione della nuova decisione. Nel luglio del 2021 la Commissione Europea ha adottato una nuova decisione che approvava l'aiuto. Essa ha in particolare stabilito che la ‘TAP SGPS’ potesse essere ammessa a ricevere un aiuto per il salvataggio. La Ryanair ha impugnato dinanzi al Tribunale anche tale nuova decisione, ma il ricorso è stato respinto. Ciò perché la Commissione Europea non ha violato, secondo i giudici, le condizioni di ammissibilità a ricevere un aiuto per il salvataggio. Inoltre, sempre secondo i giudici, la Commissione Europea ha ritenuto, a giusto titolo, che la misura rispondesse ad un obiettivo di interesse comune, fosse adeguata e proporzionata. Inoltre, non si può nemmeno contestare alla Commissione Europea di aver eseguito un esame incompleto degli effetti negativi della misura di aiuto in questione, e non sono stati neppure violati i principi di non discriminazione, di libera prestazione dei servizi e di libertà di stabilimento. E i giudici del Tribunale respingono anche la tesi proposta dalla ‘Ryanair’, secondo cui l'esame condotto dalla Commissione Europea sarebbe stato incompleto e insufficiente e la decisione non sufficientemente motivata.