‘Sacchetti bio’, nessun obbligo di acquisto per i consumatori
I giudici precisano che l'esercizio commerciale può vietare l'uso di contenitori per alimenti reperiti dal consumatore solo se non conformi alla normativa vigente o inidonei al contatto con gli alimenti
Sulla tematica dei ‘sacchetti bio’ i giudici confermano la posizione assunta dal Ministero della Salute e precisano che non vi è alcun obbligo per il consumatore di comprare, e quindi pagare, i ‘bio shopper’ messi a disposizione dalla piccola, media e grande distribuzione, ben potendo, invece, utilizzare contenitori autonomamente reperiti e, ovviamente, idonei all’uso. Di conseguenza, l'esercizio commerciale può vietare l'uso di contenitori per alimenti reperiti dal consumatore solo se non conformi alla normativa vigente o inidonei al contatto con gli alimenti. Respinte dai giudici le obiezioni proposte da un’associazione, obiezioni mirate a porre in evidenza che la norma, introdotta nel 2018, che subordinava l'utilizzo di contenitori propri, in alternativa a quelli a pagamento forniti nei ‘reparti alimentari’, alla condizione dell'idoneità del sacchetto, con conseguente facoltà per l'esercizio commerciale di vietare l'uso di sacchetti in proprio se non conformi alle norme di igiene alimentare. Corretta, invece, la posizione assunta dal Ministero della Salute, il quale ha precisato che è idoneo il sacchetto già in possesso della clientela che però risponda ai criteri previsti dalla normativa sui materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti. (Sentenza 6732 del 18 aprile 2023 del Tribunale amministrativo regionale del Lazio)