Stabilimento balneare abbandonato: revocata la concessione

Decisiva la constatazione che, per lunghi periodi, lo stabilimento balneare oggetto di concessione è rimasto in stato di abbandono, a seguito di omessa custodia, e perciò esposto ad atti vandalici

Stabilimento balneare abbandonato: revocata la concessione

Legittimo il provvedimento di decadenza dalla concessione demaniale marittima se si appura che per lunghi periodi lo stabilimento balneare oggetto di concessione è rimasto in stato di abbandono, a seguito di omessa custodia, e perciò esposto ad atti vandalici. Questa la posizione assunta dai giudici (sentenza 8499 del 23 ottobre 2024 del Consiglio di Stato), chiamati a prendere in esame il contenzioso relativo alla gestione di una concessione demaniale marittima in Emilia-Romagna. Inutili le obiezioni sollevate dalla società titolare della concessione, poiché il bene era divenuto potenziale fonte di pericolo per la pubblica sicurezza e per la pubblica incolumità, e, poi, precisano i giudici, si era verificata una condizione di non uso del bene in concessione, condizione che, come da ‘Codice della navigazione’, ha legittimato, di per sé sola, l’esercizio del potere di decadenza da parte del Comune in danno della società. Anche perché la messa in sicurezza del bene in concessione corrispondeva ad un preciso obbligo del concessionario, cioè della società. A completare il quadro, poi, altri importanti dettagli. All’esito dei sopralluoghi eseguiti dalla Polizia municipale è emerso che lo stabilimento era gestito da un soggetto – una società – diverso dalla società concessionaria e che l’attività di somministrazione di alimenti e bevande in loco era svolta da parte di un altro soggetto. E entrambe queste sub-gestioni non erano state comunicate alla pubblica amministrazione, che avrebbe dovuto autorizzarle. Infine, gli accertamenti eseguiti in loco dalla Capitaneria di Porto hanno permesso di riscontrare che lo stabilimento balneare era privo del servizio di salvataggio dei bagnanti. Anche queste gravi violazioni giustificano, di per sé sole, la decadenza della concessione, sanciscono i giudici. Tirando le somme, il provvedimento di decadenza non ha violato i principi di proporzionalità e correttezza, essendo intervenuto in ragione di fatti certi nonché di condotte addebitabili alla società concessionaria, poste in essere a valle della concessione. Di conseguenza, nessun affidamento incolpevole è configurabile in capo alla società, la quale, tenendo una condotta negligente nel corso del rapporto, ha semmai causato il provvedimento di decadenza dalla concessione.

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