Stalli per il trasporto verso l’aeroporto: assegnazione subordinata alla effettiva necessità di contingentare il servizio
L’esercizio del potere, da parte del gestore aeroportuale, di assegnazione degli stalli per il servizio di trasporto da e per un aeroporto è subordinato all’effettuazione di un’approfondita istruttoria, volta a verificare l’effettiva necessità di contingentare il servizio e, quindi, di limitare la concorrenza nel settore.
Lo stallo non è una sorta di res nullius, aperta alla libera disponibilità di chiunque, ma costituisce a tutti gli effetti un bene, che, precisano i giudici, può essere oggetto di assegnazione contingentata ed a titolo oneroso. Rappresenta, infatti, una specifica utilitas, che può e deve essere assegnata a chi ne faccia richiesta, a condizioni di parità, secondo i principi della concorrenza e, dunque, mediante pubblica gara, potendo il concessionario dell’infrastruttura aeroportuale ottenere un corrispettivo, formalmente correlato alla stipula di un contratto di sub-concessione, per l’utilizzo da parte di operatori economici terzi delle aree poste all’interno del sedime aeroportuale, sia air-side sia land-side, ai fini dello svolgimento di attività imprenditoriali. Questi i paletti fissati dai giudici in merito alla procedura comparativa di assegnazione del servizio di trasporto di persone, mediante autobus, dalla stazione centrale di Milano all’aeroporto di Bergamo Orio al Serio, e viceversa. I giudici aggiungono poi che la necessità di non falsare la concorrenza nel settore impone di limitare il numero degli operatori che effettuano il servizio solo se inevitabile, previo accertamento dell’impossibilità di una diversa organizzazione, verificata attraverso un’approfondita istruttoria, con la partecipazione dei soggetti interessati e in base ai principi di libero mercato e libera concorrenza. Questi ultimi principi impongono all’amministrazione procedente di valutare come prima opzione, sulla base del principio di proporzionalità, quella meno restrittiva per la libera iniziativa economica delle imprese e di consentire, quindi, la concorrenza nel mercato senza limitazione del numero degli operatori ammessi a svolgere una determinata attività, potendo tale limitazione derivare solo dall’impossibilità di procedere con la prima opzione. Del resto, la normativa impone, prima di giungere all’istituzione di un servizio pubblico con attribuzione di un diritto speciale o esclusivo a un singolo operatore o a un numero ristretto di operatori, l’obbligo di verificare se le imprese operanti sul mercato oppure anche soggetti del terzo settore o cittadini organizzati siano già in grado di assicurare adeguatamente la soddisfazione dei bisogni della collettività, eventualmente sostenendoli con misure di incentivazione, ma senza giungere all’istituzione di un servizio pubblico o comunque senza limitare il numero degli operatori. (Sentenza 7631 del 7 agosto 2023 del Consiglio di Stato)