Stato di insolvenza dell’imprenditore commerciale: va accertato alla data di declaratoria del fallimento

Possibile tenere conto anche di indici sopravvenuti nel corso dell’istruttoria prefallimentare per verificare il ricorrere della situazione di impotenza strutturale al momento della dichiarazione di fallimento

Stato di insolvenza dell’imprenditore commerciale: va accertato alla data di declaratoria del fallimento

Lo stato di insolvenza dell’imprenditore commerciale deve essere accertato con riferimento alla situazione esistente alla data della sentenza dichiarativa di fallimento e non già a quella di presentazione del relativo ricorso, potendo il giudice tenere conto anche di indici sopravvenuti nel corso dell’istruttoria prefallimentare per verificare il ricorrere della situazione di impotenza strutturale al momento della dichiarazione di fallimento.
Questi i paletti fissati dai giudici (ordinanza numero 20554 del 21 luglio 2025 della Cassazione), chiamati a prendere in esame il contenzioso relativo alla dichiarazione di fallimento di una società immobiliare.
Già per i giudici d’Appello, a dirla tutta, il fallimento della ‘s.r.l.’ è legittimo, poiché l’amministratore unico e legale rappresentante della società non ha portato alcun elemento a riprova dell’asserita transitorietà dello stato di insolvenza, dato che i pagamenti documentati erano tutti anteriori alla data di presentazione del ricorso di fallimento, l’estratto conto più recente tra quelli prodotti presentava un saldo negativo, non erano stati addotti elementi dimostrativi del recupero della liquidità perduta e la società non era riuscita a pagare alcunché al creditore che aveva fatto istanza di fallimento.
Per i giudici d’Appello, poi, la dichiarazione di desistenza depositata nel corso del giudizio di reclamo non incide sul requisito previsto dal procedimento per la dichiarazione di fallimento e da valutare con riferimento alla data di dichiarazione di fallimento, né attesta una transitorietà dell’insolvenza, non essendo dimostrato che tale dichiarazione trovasse corrispondenza nell’effettivo pagamento di quanto dovuto.
Sulla stessa lunghezza d’onda, infine, anche i giudici di Cassazione, i quali precisano che, ai fini della dichiarazione di fallimento, costituiscono indizi esteriori dell’insolvenza gli elementi sintomatici che esprimono lo stato di impotenza funzionale e non transitoria dell’impresa a soddisfare le proprie obbligazioni, secondo una tipicità – desumibile dai dati dell’esperienza economica – rivelatrice dell’incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze dell’impresa medesima (prima fra tutte l’estinzione dei debiti) nonché dell’impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose compromissioni del patrimonio. Dunque, lo stato d’insolvenza dell’imprenditore commerciale si realizza in presenza di una situazione d’impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività, con la precisazione che resta a questo proposito irrilevante ogni indagine sull’imputabilità o meno all’imprenditore medesimo delle cause del dissesto, così come sull’effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti.
La necessità di orientare l’indagine in funzione dell’accertamento della sussistenza della condizione di impotenza strutturale rende evidente, secondo i giudici, come risulti del tutto irrilevante che il creditore istante abbia tentato, preventivamente, di esperire utilmente un’esecuzione individuale sul patrimonio del creditore, giacché un simile tentativo costituisce non un presupposto necessario per la dichiarazione di insolvenza, ma soltanto uno dei tanti possibili indici di tale stato.
Opportuno, poi, ricordare che lo stato di insolvenza prescinde dal numero dei creditori, essendo ben possibile che anche un solo inadempimento assurga ad indice di tale situazione oggettiva. Correttamente, quindi, in questa vicenda, va riscontrato la sussistenza di una condizione di insolvenza alla stregua dell’inadempimento del complessivo debito contratto dalla ‘s.r.l.’ nei confronti del singolo creditore.
Per chiudere il cerchio, infine, i giudici precisano che l’accertamento dello stato di insolvenza va compiuto con riferimento alla situazione esistente alla data della sentenza dichiarativa di fallimento e non già a quella di presentazione del relativo ricorso. Perciò, in questa vicenda, ci si è preoccupati di verificare la situazione dell’impresa tenendo conto anche di indici sopravvenuti nel corso dell’istruttoria prefallimentare, al fine di verificare il ricorrere della situazione d’impotenza strutturale al momento della dichiarazione di fallimento.

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