Via libera al regolamento del Comune che punta al miglioramento della vivibilità cittadina

Obiettivo è assicurare il corretto assetto urbanistico, edilizio e paesaggistico del territorio, nel rispetto dei principi di sicurezza e di qualificazione dell’ambiente urbano, attraverso la riorganizzazione delle occupazioni di suolo pubblico con ‘dehors’ in piazze, strade, vie ed altri spazi pubblici

Via libera al regolamento del Comune che punta al miglioramento della vivibilità cittadina

Il Comune ha il potere, da un lato, di rilasciare i titoli edilizi e paesaggistici per la realizzazione delle strutture tipo ‘dehors’ su tutto il territorio comunale, e, dall’altro, di approvare un regolamento di carattere generale che ne disciplini le caratteristiche, e ciò anche al fine di rendere più snello il procedimento autorizzatorio e di conformarle nell’ottica della sicurezza urbana, nell’accezione più moderna di miglioramento della vivibilità cittadina. Questo il punto fermo fissato dai giudici (sentenza 8474 del 23 ottobre 2024 del Consiglio di Stato), chiamati a prendere in esame il contenzioso relativo al regolamento adottato dal Comune di Polignano a Mare per il rilascio di autorizzazioni ai fini dell’occupazione temporanea di suolo pubblico, privato e privato ad uso pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande all’aperto, il quale, per certe tipologie di ‘dehors’ ricadenti in aree di tutela paesaggistica ed individuate come ‘zone bianche’, prevede che debba essere acquisita la preventiva autorizzazione paesaggistica. A contestare il provvedimento comunale è stata una società che svolge attività di ristorazione in due strutture, localizzate su area demaniale nel territorio di Polignano a Mare. In premessa, i giudici hanno richiamato il regolamento con cui l’amministrazione comunale ha inteso fornire servizi per il turismo, migliorando le strutture in risposta alle richieste del mercato di una maggiore qualità delle strutture e delle aree di accoglienza, assicurando, nel contempo, il corretto assetto urbanistico, edilizio e paesaggistico del territorio, nel rispetto dei principi di sicurezza e di qualificazione dell’ambiente urbano, con la dichiarata finalità di riorganizzare le occupazioni di suolo pubblico con ‘dehors’ in piazze, strade, vie ed altri spazi pubblici, al fine di ottenere un completo riordino nel rispetto dei principi e valori storici, artistici, culturali, paesaggistici ed architettonici, specie dei luoghi di pregio ove essi spesso si collocano. In particolare, il regolamento ha suddiviso il territorio comunale in zone, assegnando a ciascuna una tipologia di ‘dehors’ ammissibile. Per alcune zone, però, le procedure autorizzative sono snellite, non essendo necessario il previo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, mentre residua una ‘zona bianca’ in cui, qualora si tratti di aree del demanio marittimo e, comunque, sottoposte a vincolo, il rilascio delle autorizzazioni deve continuare a seguire l’iter ordinario, con acquisizione, di volta in volta, della prescritta autorizzazione paesaggistica. A fronte di tali dettagli, per i giudici è impossibile, checché ne dica la società, parlare di illegittimità del regolamento. In sostanza, non vi è alcuna forzatura nella previsione di una procedura non semplificata per la localizzazione di ‘dehors’ in ‘zone bianche’ – comprese le aree demaniali –, con annesso obbligo di acquisizione preventiva della autorizzazione paesaggistica.

Respinta anche la tesi, proposta dalla società, secondo cui il regolamento avrebbe esorbitato dal proprio ambito di competenza, determinando la caducazione delle concessioni demaniali e di tutti i titoli edilizi e paesaggistici validi ed efficaci, in violazione dei principi che disciplinano la revoca dei provvedimenti amministrativi, la partecipazione procedimentale e l’obbligo di motivazione, nonché dei principi di nominatività e tipicità degli atti e del legittimo affidamento. Su questo fronte i giudici osservano che dalla lettura delle disposizioni del regolamento emerge con chiarezza che esso non ha la finalità di disciplinare il procedimento per il rilascio del titolo di occupazione di suolo pubblico della relativa tassa, ma quella di assicurare il corretto assetto urbanistico, edilizio e paesaggistico del territorio, nel rispetto dei principi di sicurezza e di qualificazione dell’ambiente urbano, attraverso la riorganizzazione delle occupazioni di suolo pubblico con ‘dehors’ in piazze, strade, vie ed altri spazi pubblici. E si tratta di finalità tutte ricomprese nella sfera di azione del Comune, che ha inteso disciplinarle in modo unitario e armonico su tutto il proprio territorio attraverso il regolamento in questione che, in una visione pianificatoria sempre più intersettoriale – a tutela della cosiddetta sicurezza urbana, nell’accezione più moderna e illuminata di miglioramento della vivibilità cittadina –, supera l’originario approccio, divenendo lo strumento per indirizzare le scelte del privato nella direzione, anche estetica, individuata dall’ente territoriale, che talvolta fornisce perfino il modello di struttura cui uniformarsi per singole zone, se del caso previamente avallato dalla Soprintendenza in un’ottica di effettiva cogestione del vincolo lungimirante ed economica, giusta la intuibile ripercussione in termini di velocizzazione della successiva istruttoria delle singole pratiche. Pertanto, l’ente comunale ha esercitato un potere di pianificazione a valenza estetica, urbanistico-edilizia e paesaggistica afferente il tessuto urbano, dal cui ambito non possono rimanere escluse le aree demaniali ricomprese nel territorio di riferimento, senza che ciò implichi alcuna interferenza con la validità ed efficacia delle concessioni demaniali, precisano i giudici. Né l’amministrazione comunale ha, attraverso il regolamento, revocato illegittimamente i titoli paesaggistici ed edilizi rilasciati per la realizzazione della struttura della società ricadente in ‘zona gialla’. Se il Comune ha il potere di rilasciare i titoli edilizi e paesaggistici per la realizzazione delle strutture tipo ‘dehors’ su tutto il territorio comunale, a detto ente compete anche il potere di approvare un regolamento di carattere generale che ne disciplini le caratteristiche, al fine di rendere più snello il procedimento autorizzatorio e di conformarle nell’ottica della cosiddetta sicurezza urbana, nell’accezione più moderna di miglioramento della vivibilità cittadina. E, difatti, il regolamento non ha imposto la rimozione delle strutture ubicate all’esterno degli esercizi di ristorazione della società, ma ne ha esclusivamente previsto, entro un congruo termine (fissato al 31 dicembre 2023), l’adeguamento alle nuove prescrizioni nell’esercizio del potere conformativo che è di competenza dell’amministrazione e che non lede alcun legittimo affidamento, atteso che si tratta di titoli relativi a strutture stagionali assoggettati alle sopravvenienze di disciplina volti a contemperare l’esercizio dell’attività economica privata con la tutela dei valori della cosiddetta sicurezza urbana.

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