Vizi nell’immobile comprato riscontrati anni dopo l’acquisto: legittima l’azione contro la società di costruzioni
Fondamentale però che l’acquirente non abbia precedentemente avuto contezza dei difetti

Condannata la società di costruzioni per i difetti riscontrati, seppur a distanza di anni, negli immobili da essa venduti a due società, che ora potranno recuperare anche la spesa sostenuta – 85.000 euro una e 16.000 euro l’altra – per realizzare le opere necessarie per sistemare gli immobili. Evidente, secondo i giudici, la tempestività della denunzia dei vizi. In sostanza, contrariamente a quanto sostenuto dalla società di costruzioni, nel luglio del 1999 non poteva ritenersi acquisita alcuna consapevolezza dell’esistenza dei vizi da parte delle due società acquirenti. Invece, la presa d’atto dei vizi è coincisa con una perizia di parte nel luglio del 2004, e quest’ultimo dettaglio rende lecita l’azione proposta dalle due società compratrici nell’aprile del 2005. Ciò perché va applicato il principio secondo cui in tema di garanzia per gravi difetti dell’opera il termine per la relativa denunzia non inizia a decorrere finché il committente non abbia conoscenza sicura dei difetti e tale consapevolezza non può ritenersi raggiunta sino a quando non si sia manifestata la gravità dei difetti medesimi e non si sia acquisita, in ragione degli effettuati accertamenti tecnici, la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause, non potendosi onerare il danneggiato della proposizione di azioni generiche a carattere esplorativo. (Ordinanza 12688 del 21 aprile 2022 della Corte di Cassazione)