Appartenenti alla Guardia di Finanza: nessun divieto di esercizio non professionale dell’agricoltura
L’esercizio dell’attività agricola in forma non professionale non è incompatibile con il principio di esclusività del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni
Per gli appartenenti alla Guardia di Finanza non sussiste un divieto di esercizio non professionale dell’agricoltura. Ciò significa che la previsione di un divieto di apertura di una ‘partita IVA’, se interpretata nel quadro normativo d’insieme, va riferita alle attività diverse da quelle strettamente funzionali alla conduzione di un fondo agricolo di proprietà. In sostanza, l’esercizio dell’attività agricola in forma non professionale non è incompatibile con il principio di esclusività del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. Questi i chiarimenti forniti dai giudici in merito ai dubbi concernenti i limiti operativi all’esercizio, in forma non professionale, dell’attività agricola da parte del personale della guardia di finanza. I giudici aggiungono poi che la normativa vieta espressamente ai pubblici impiegati, sulla base di una logica contemperativa scandita dal legislatore, l’esercizio soltanto dell’industria e del commercio, ma non anche dell’attività agricola. E quindi anche la stessa apertura di una ‘partita IVA’ non è vietata, se, precisano i giudici, strettamente funzionale all’esercizio non professionale dell’attività agricola per il corretto adempimento delle facoltà e degli oneri connessi alla proprietà di un fondo rustico, purché, però, detto esercizio resti limitato e strettamente correlato al corrispondente assetto dominicale. (Ordinanza del 25 maggio 2023 del Consiglio di Stato)