Assegnazione temporanea per avvicinarsi alla sede di lavoro dell’altro genitore: applicabile anche per i figli successivi al primo
Vittoria per un agente della Polizia di Stato, che ha chiesto la conferma dell’assegnazione provvisoria, di cui già fruiva nella qualità di genitore di un figlio minore di 3 anni, ad un determinato commissariato, per la cura del figlio secondogenito
Il ‘Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità’, laddove individua in tre anni il termine massimo di durata dell’assegnazione temporanea per avvicinarsi alla sede di lavoro dell’altro genitore, va interpretato nel senso che l’assegnazione possa essere estesa anche ai figli successivi al primo. Nel caso specifico preso in esame dai giudici, un agente della Polizia di Stato aveva chiesto la conferma dell’assegnazione provvisoria, di cui già fruiva nella qualità di genitore di un figlio minore di 3 anni, ad un determinato commissariato, per la cura del figlio secondogenito. La pubblica amministrazione aveva però respinto l’istanza, perché l’agente aveva già fruito per il primo figlio dell’intero periodo massimo concedibile consentito dalla normativa, cioè tre anni. I giudici hanno però dichiarato illegittima la posizione assunta dalla pubblica amministrazione e hanno precisato che la normativa va applicata anche ai figli successivi al primo. In sostanza, la garanzia di parità nell’accudimento dei figli, evitando che esso gravi esclusivamente su quello tra i genitori che ha la possibilità fisica di prendersene cura - in linea di massima e per connaturale impostazione del sistema, la donna - non può trovare effettiva esplicazione se il nucleo familiare è diviso e distante per esigenze lavorative dei genitori. E ciò deve valere per tutti i figli e non solo per il primogenito ovvero per quello in funzione del quale sia stato già utilizzato l’istituto dell’assegnazione temporanea. La creazione di una dimensione familiare equilibrata e ispirata all’eguaglianza di genere in senso sostanziale, superando il modello prettamente maschile, oramai inadeguato anche sotto il profilo economico, costituisce un modo per garantire anche indirettamente maggiori probabilità per la madre di accedere o conservare il lavoro extradomestico. Da qui la necessità, anche sotto tale profilo, di non limitare ad un solo figlio ogni misura che consenta il possibile affiancamento del padre del minore alla moglie. Tuttavia, la domanda di assegnazione temporanea dovrà pur sempre essere vagliata alla luce delle ragioni eccezionali che ne giustificano il diniego, ovvero delle motivazioni organizzative o di servizio, che ben potrebbero essere mutate rispetto al momento dell’istruttoria della richiesta originaria, proprio in ragione, ad esempio, di carenze sopravvenute di organico astrattamente riconducibili alla concessa fruizione del medesimo beneficio normativo. Trattasi di valutazioni rimesse alla concretezza dell’istruttoria del caso singolo, meglio ancora se in applicazione di criteri generali predeterminati che consentano di individuare a priori le modalità di scrutinio della eventuale pluralità di domande contestualmente pervenute, ovvero connotate da elementi oggettivi di diversificazione che l’amministrazione intenda preventivamente valorizzare. Finanche la probabile difficoltà di motivare con esigenze di servizio un diniego a un dipendente già fuori sede in assegnazione provvisoria per un altro figlio, potrebbe essere superata dalle sopravvenienze, come accade ad esempio laddove sia venuto meno medio tempore il dipendente che ha sopperito alle sue specificità professionali. (Sentenza 7725 del 10 agosto 2023 del Consiglio di Stato)