Cessione di aree destinate ad insediamenti produttivi: il prezzo deve assicurare al Comune la copertura delle spese sostenute per l’acquisizione delle aree
Vanno tenute in considerazione anche le spese riguardanti possibili giudizi relativi alla determinazione delle indennità di esproprio
Il prezzo della cessione delle aree destinate ad insediamenti produttivi deve assicurare al Comune la copertura di tutte le spese sostenute per l'acquisizione delle aree, ivi comprese quelle riguardanti i giudizi relativi alla determinazione delle indennità di esproprio. Il Comune può perciò agire nei confronti degli assegnatari delle aree produttive per ottenere il pagamento pro quota dei maggiori oneri derivanti da tale contenzioso, potendo a loro volta gli assegnatari opporre la negligenza dell'ente nella gestione della lite, quale causa dell'insorgenza delle ulteriori spese. E la normativa relativa alla edilizia residenziale pubblica, e richiamata dalla disciplina relativa ai piani per gli insediamenti produttivi, declina, in omaggio al principio di perfetto pareggio economico dell’operazione espropriativa, l'esatta corrispondenza tra i costi effettivamente sostenuti dal Comune per l'acquisizione delle aree e il corrispettivo del diritto di superficie, con riferimento all'area oggetto della singola convenzione. Non si possono, però, far ricadere sui concessionari, con il metodo sproporzionato e irragionevole della spalmatura, i maggiori oneri derivanti da rapporti di contenzioso caratterizzanti altre aree del comparto ancora pendenti. Nel caso specifico preso in esame, i giudici hanno statuito che i maggiori oneri richiesti dal Comune, e derivanti dal rapporto di contenzioso all’epoca pendenti, riguardano pro quota l’area del comparto per cui era sottoscritta la convenzione urbanistica tra il Comune e la società. Di conseguenza, il Comune ha legalmente disposto, secondo i giudici, il conguaglio del corrispettivo per l'acquisizione delle aree per l'edilizia economica e popolare, nel momento in cui l'amministrazione ha avuto piena conoscenza della spesa effettiva derivante dall’acquisizione dell’area, ovvero dal ‘piano di zona’ nella sua globalità e ripartita pro quota tra i concessionari in proporzione alla effettiva quantità delle aree singolarmente assegnate. I giudici hanno aggiunto poi che la pretesa del Comune di ripetere dai singoli acquirenti dei suoli cosiddetti ‘PIP’ maggiori oneri derivanti da contenziosi correlati agli espropri di tali aree è legittima e, perciò solo, non è fonte di responsabilità precontrattuale, atteso che gli atti di liquidazione delle somme dovute a titolo di conguaglio del corrispettivo per l'acquisizione di tali aree costituiscono determinazioni meramente ricognitivi e contabili e non manifestazione di esercizio del potere, che derivano la propria giustificazione causale dalla medesima fonte dell’obbligazione, il cui recupero non trova, pertanto, nel principio dell’affidamento una ragione di inesigibilità del credito. (Sentenza 4932 del 17 maggio 2023 del Consiglio di Stato)