Concessione della cittadinanza italiana: ampio potere di valutazione riconosciuto all’amministrazione
Possibile valutare anche fatti oggetto di mera comunicazione di reato, di archiviazione in sede penale, di assoluzione o integranti reati poi estinti o depenalizzati, in quanto comunque rivelatori di una non piena adesione ai valori della convivenza civile nonché rilevanti per la sicurezza e l’ordinato svolgimento della vita sociale
Il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana allo straniero che da almeno dieci anni risiede legalmente nel territorio della Repubblica è connotato da elevata discrezionalità e sorretto da una valutazione di opportunità politico-amministrativa, informata a principi di cautela. Atteso che l’acquisizione della cittadinanza comporta l’inserimento, a tutti gli effetti, dello straniero nella collettività nazionale, tale valutazione deve necessariamente basarsi su un complesso di circostanze atte a dimostrare l’avvenuta stabile integrazione del soggetto nel tessuto sociale sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta, da un punto di vista civile e penale. L’amministrazione ha, peraltro, il potere di valutare anche fatti oggetto di mera comunicazione di reato, di archiviazione in sede penale, di assoluzione o integranti reati poi estinti o depenalizzati, in quanto comunque rivelatori di una non piena adesione ai valori della convivenza civile nonché rilevanti per la sicurezza e l’ordinato svolgimento della vita sociale. In questa evenienza, è, però, ineludibile un adeguato approfondimento istruttorio diretto ad accertare se e quali siano gli sviluppi delle denunce richiamate e poste a base della valutazione negativa. Occorre, altresì, un’ampia motivazione che dia conto delle ragioni, per le quali quei fatti in astratto penalmente rilevanti possano ritenersi comunque ostativi al rilascio della cittadinanza, in quanto tali da far venir meno quel requisito dello status illesae dignitatis morale e civile richiesto nel soggetto. Non sufficiente, invece, una mera rilevazione acritica delle pendenze nella loro asettica storicità, senza alcun autonomo ed effettivo vaglio critico. (Sentenza 6791 dell’11 luglio 2023 del Consiglio di Stato)