Localizzazione di strutture sanitarie: censurata la Regione Campania

Fatale l’avere adottato una disposizione che, nel determinare in maniera rigida la localizzazione delle strutture sanitarie attraverso un parametro di fabbisogno associato a un criterio impermeabile a ogni verifica in concreto, limita in maniera irragionevole e sproporzionata, oltre che discriminatoria, l’iniziativa economica privata

Localizzazione di strutture sanitarie: censurata la Regione Campania

I giudici della Corte Costituzionale hanno censurato la Regione Campania, colpevole di avere adottato una disposizione che, nel determinare in maniera rigida la localizzazione delle strutture sanitarie attraverso un parametro di fabbisogno associato a un criterio impermeabile a ogni verifica in concreto, limita in maniera irragionevole e sproporzionata, oltre che discriminatoria, l’iniziativa economica privata. In particolare, è stata dichiarata illegittima quella parte di normativa che prevede il fabbisogno di centri diurni per anziani, limitatamente alle parole ‘e non superiore ad una per ogni distretto sanitario di base’. Proprio per questo, la disposizione regionale, nel determinare in maniera rigida la localizzazione delle strutture sanitarie, attraverso un parametro di fabbisogno associato a un criterio impermeabile a ogni verifica in concreto, limita in maniera irragionevole e sproporzionata, oltre che discriminatoria, l’iniziativa economica privata. Questi i chiarimenti forniti dai giudici, chiamati a prendere in esame un’istanza per il rilascio di autorizzazione alla realizzazione di una nuova struttura socio-sanitaria per l’erogazione di prestazione di residenza sanitaria assistenziale semiresidenziale in regime ambulatoriale diurno. Tale istanza era stata respinta dall’Azienda sanitaria locale, che, prima con un provvedimento avente ad oggetto la programmazione delle strutture residenziali e poi con parere sfavorevole all’autorizzazione della predetta struttura sanitaria, evidenziava la non autorizzabilità di ulteriori posti rispetto a quelli già autorizzati, ai sensi della legge della Regione Campania numero 8 del 2003, in quanto nel ‘distretto base’ di riferimento era già stata autorizzata altra struttura sanitaria e non era possibile autorizzare per ‘distretto base’ più di una struttura sanitaria. (Sentenza 74 del 17 aprile 2023 della Corte Costituzionale)  

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