Materia ambientale e paesaggistica: necessari provvedimenti espliciti
Impossibile procedere col ‘silenzio-assenso’, anche perché nessun titolo edilizio può formarsi per silentium
In materia ambientale e paesaggistica non si può procedere per ‘silenzio-assenso’, bensì per provvedimenti espliciti. Nessun titolo edilizio può formarsi per silentium, ove sull’area interessata vertano vincoli paesaggistici. Nel caso specifico i giudici hanno osservato che la parte, non vantando la formazione di un idoneo e legittimo titolo edilizio per silentium, non poteva invocare una responsabilità del Comune per lesione del legittimo affidamento, da annullamento del permesso di costruire. Il passaggio normativo relativo ai limiti di distanza fra i fabbricati ha natura inderogabile, in quanto norma imperativa volta a predeterminare in via generale le distanze tra le costruzioni, in considerazione delle esigenze collettive connesse ai bisogni di igiene e di sicurezza. I limiti fissati dalla norma integrano il regime delle distanze nelle costruzioni con efficacia precettiva, in quanto perseguono l’interesse pubblico di tutela igienico-sanitaria collettiva, e non la tutela del diritto dominicale dei proprietari degli immobili confinanti alla nuova costruzione. Trattasi, poi, di prescrizioni inderogabili, con conseguente illegittimità delle previsioni urbanistiche comunali, con esse contrastanti, che, perciò solo, sono disapplicate dal giudice, il quale, in omaggio al criterio di gerarchia delle fonti, applica la norma di livello superiore. La distanza minima è peraltro imposta per qualsiasi forma di nuova costruzione da effettuarsi in tutto il territorio comunale, soggiacente, come tale, sia al regime di nuova costruzione (strictu senso, nuovi edifici; ampliamenti, sopraelevazioni, addizioni volumetriche, superficie), sia al regime ricostruttivo (lato sensu, demolizione e ricostruzione, integrale o parziale di edifici, traslazione volumi e area di sedime; modifiche di sagoma, anche a parità di volume, modifiche planivolumetriche). Le uniche eccezioni sono gli interventi di risanamento conservativo; le ristrutturazioni di edifici situati nelle zone omogenee ‘A’ (centri e nuclei storici), dove le distanze tra edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale; i gruppi di edifici che formano oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con specifiche previsioni planovolumetriche; la particolare deroga prevista per finalità di risparmio energetico (cappotto termico). (Sentenza 4933 del 17 maggio 2023 del Consiglio di Stato)