Obbligo di fatturazione su dodici mesi e conseguente aumento delle tariffe: valida la sanzione inflitta dall’Antitrust ai gestori di telefonia mobile
Per i giudici è corretta la ricostruzione operata dalla ‘Autorità garante della concorrenza e del mercato’: logico ritenere provata l’esistenza di una intesa anticoncorrenziale
Legittima la sanzione inflitta dalla ‘Autorità garante della concorrenza e del mercato’ ai gestori di telefonia mobile, a fronte dell’aumento delle tariffe imposto ai consumatori successivamente all’introduzione dell’obbligo legale di fatturazione su dodici mesi. Secondo i giudici, difatti, può ritenersi provata l’esistenza di un’intesa anticoncorrenziale. La questione all’esame dei giudici ha ad oggetto la complessa vicenda che ha riguardato il comportamento tenuto dagli operatori di telefonia mobile successivamente all’obbligo di fatturazione su dodici mesi. Com’è noto, a partire dal 2015 gli operatori di telefonia mobile decidevano di modificare il periodo di rinnovo delle offerte ricaricabili per la telefonia mobile, portandolo dalla cadenza mensile precedentemente in uso alla cadenza quadrisettimanale. Per effetto di ciò, i clienti, che prima si vedevano addebitare il prezzo per il rinnovo dell’offerta una volta al mese, e quindi dodici volte l’anno, si sono visti costretti a procedere al rinnovo dell’offerta tariffaria ogni 28 giorni, pagando il relativo prezzo tredici volte l’anno. L’effetto era un aumento della tariffa annuale pari all’8,6 per cento. Seguiva l’intervento dell’Antitrust e, con il decreto legge numero 148 del 2017, si stabiliva l’obbligo di fatturazione su dodici mesi anziché su 28 giorni. A questo punto, gli operatori, quasi contestualmente, comunicavano ai loro clienti che la fatturazione delle offerte e dei servizi sarebbe stata effettuata su base mensile, e non più quadrisettimanale, con la conseguenza che la spesa annuale complessiva sarebbe stata distribuita su dodici canoni anziché tredici, ma aggiungevano che vi sarebbe stato un aumento dei canoni mensili per l’appunto nella misura dell’8,6 per cento. L’Antitrust provvedeva a sanzionare tali comportamenti, ritenendoli frutto di un’intesa anticoncorrenziale. Gli operatori impugnavano vittoriosamente, però, tali atti dinanzi al TAR per il Lazio. Di parere opposto, invece il Consiglio di Stato, che ha accolto le obiezioni proposte dall’Antitrust e ha ritenuto, dopo una dettagliata e complessa ricostruzione dei fatti, che l’intesa anticoncorrenziale fosse stata provata. (Sentenza 7270 del 25 luglio 2023 del Consiglio di Stato)