Via libera alla figura professionale dell’osteopata
Privi di fondamento, secondo i giudici, i dubbi sollevati da alcuni fisioterapisti, iscritti all’albo della professione sanitaria di fisioterapista e che esercitano la propria attività in regime libero-professionale presso il proprio studio o ambulatorio
Privi di fondamento, secondo i giudici, i dubbi sollevati da alcuni fisioterapisti, iscritti all’albo della professione sanitaria di fisioterapista e che esercitano la propria attività in regime libero-professionale presso il proprio studio o ambulatorio, in merito al decreto del Presidente della Repubblica con cui è stato recepito l’accordo per l’istituzione della figura dell’osteopata. Secondo i fisioterapisti, ci si trova di fronte a un provvedimento adottato in violazione delle norme di legge che regolano il riconoscimento di nuove professioni e, soprattutto, lesivo della loro autonomia professionale dei fisioterapisti. Per i giudici, invece, la scelta di istituire la professione sanitaria dell’osteopata è stata compiuta dal legislatore, sulla scorta di una ponderazione ex ante della sussistenza di un effettivo fabbisogno a garanzia del conseguimento di incomprimibili obiettivi di salute, tenendo conto, in particolare, dei rischi notoriamente connessi all’attività da regolamentare. (Sentenza 12312 del 21 luglio 2023 del Tribunale amministrativo regionale del Lazio)